Esame di Stato, le prime scadenze
Il MIUR ha indicato le scadenze relative a modalità e termini di presentazione delle domande per l'Esame di Stato.
- 30 novembre 2011, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni al proprio dirigente scolastico;
- 30 novembre 2011, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati esterni ai Direttori Generali della Regione di residenza. Obligo di indicare, in ordine preferenziale, almeno tre
istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame e la lingua e/o lingue straniere, eventualmente, presentate.
- 31 gennaio 2012, termine di presentazione della domanda al proprio dirigente scolastico da parte degli alunni frequentanti la penultima classe per abbreviazione per merito;
- 31 gennaio 2012, termine ultimo di presentazione ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali di eventuali domande tardive, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi.
- 20 marzo 2012, termine di presentazione della domanda al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Regione di residenza da parte degli alunni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2012 e prima del 15 marzo 2012 e intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni.
Il testo della circolare riporta che sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art.6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009,n.122). Si precisa che il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici (articolo 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009,n.122 ). Per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell’art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
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